La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di recepire alcuni spunti di riforma emersi nel dibattito avvenuto nella prima commissione consiliare e di inserire degli elementi di novità nel nostro ordinamento riguardo alla composizione e alle modalità di elezione dei sindaci e dei consigli comunali. In particolare, ciò che ha maggiormente indotto ad una revisione della legge regionale è la consapevolezza di voler porre rimedio alla scarsa partecipazione democratica che si è verificata nelle ultime elezioni amministrative del 2005, dove in ben 23 comuni è stata presentata una sola lista.
Tali elementi hanno portato ad una profonda riflessione non solo sui meccanismi tecnici elettivi presenti nella legge regionale n. 4 del 1995, ma anche su alcuni aspetti importanti della legge n. 54 del 1998, normativa che disciplina il nostro sistema delle autonomie locali. La proposta di modifica che ne scaturisce si compone, quindi, di due parti: la prima (CAPO I) concerne la riforma della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del consiglio comunale); la seconda (CAPO II) riguarda le modificazioni inerenti la legge regionale 7 dicembre 1998, n.54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
Il punto indubbiamente caratterizzante della presente proposta è l'abolizione della figura elettiva del Vicesindaco, sancita in entrambe le sopracitate leggi regionali e il cui ruolo, fatte salve alcune competenze derivanti dal fatto che il Vicesindaco è di diritto anche assessore, è esclusivamente quello di sostituire il Sindaco fino al termine del mandato, nel caso in cui quest'ultimo muoia, decada, si dimetta o sia impossibilitato per motivi di salute a svolgere il proprio incarico. Tale proposta nasce da due elementi di riflessione: uno giuridico e uno politico. Per ciò che attiene il primo aspetto, occorre opportunamente osservare come non solo nel Decreto legislativo n. 267, che disciplina in tutte le regioni a statuto ordinario gli ordinamenti comunali e provinciali, non esiste tale figura elettiva, ma anche nelle leggi regionali che disciplinano la materia promulgate in regioni a Statuto speciale non esiste un Vicesindaco eletto direttamente dai cittadini. Tale carica, di norma, sia nell'ordinamento nazionale, sia in quello delle regioni a Statuto speciale viene attribuita a un membro della stessa Giunta comunale, con competenze particolari specificate in seguito. La riflessione politica nasce invece dall'osservazione di un fenomeno certamente legale, ma poco corretto dal punto di vista istituzionale. Infatti, a partire dal 1995, anno in cui per la prima volta si eleggono i Sindaci e i Consigli con la nuova legge, sono pochi i casi di subentro del Vicesindaco al posto del Sindaco per casi diversi dalle dimissioni volontarie dovute alla assegnazione di incarichi incompatibili, anzi si possono contare sulle dita di una mano. Diversi sono invece i casi, per lo più riferiti a membri dello stesso partito, di subentro in seguito a dimissioni del Sindaco, dovute all'elezione di questi ultimi nel Consiglio regionale. La ratio dell'attuale legge, fatte salve le nuove disposizioni previste dalla legge n. 20 del 2007, che saranno valide per le amministrative del 2013, prevede che un Sindaco, nel pieno delle sue funzioni, possa svolgere la campagna elettorale per accedere al Consiglio regionale o essere destinato a nuovi incarichi; una volta eletto egli sarà sostituito dal Vicesindaco fino alla scadenza naturale del mandato, determinando così una sorta di truffa nei confronti degli elettori che avevano scelto il candidato Sindaco e non il candidato Vicesindaco quale primo cittadino della propria comunità. Non solo, ma la preventiva individuazione di un Vicesindaco, con i poteri previsti dalla legge n. 54 del 1998, soprattutto nei casi di presentazione di una sola lista alle elezioni, non è altro che un preventivo accordo interno ai partiti o ai gruppi di potere locali, decisi, in caso di decadenza del Sindaco, a mantenere gli equilibri originari, senza correre il rischio di tornare a nuove consultazioni. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo discutibile che da un lato mortifica il concetto di meritocrazia e la ratio profonda dell'idea dell'elezione diretta del primo cittadino, dall'altro amplifica il potere delle lobby locali e regionali e delle segreterie politiche.
La presente proposta tenta, quindi, di porre rimedio sia all'eccezionalità valdostana confrontata con il panorama giuridico italiano, comprese le regioni a Statuto speciale, sia alla evidente lottizzazione di posti che viene effettuata attraverso il meccanismo dell'elezione diretta del Sindaco e Vicesindaco. Nell'articolato in oggetto, l'elezione diretta attiene, pertanto, solo la figura del Sindaco, mentre il vicesindaco viene scelto tra gli assessori membri della Giunta e ad esso viene attribuita la funzione di sostituire il Sindaco per periodi di breve durata. Nel caso in cui un Sindaco in carica si dimetta, la Giunta decade ed il consiglio è sciolto e rimane in carica fino allo svolgimento delle nuove elezioni, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione.
Un secondo aspetto importante del progetto di modifica è la riduzione del numero complessivo dei consiglieri comunali. Attualmente la legge n. 4 del 1995 prevede 952 consiglieri comunali. La nostra riforma si propone di ridurre il numero di consiglieri a 824, mantenendo le attuali quattro fasce di popolazione e diminuendo di una unità il numero di consiglieri previsti per ogni fascia. Per il Comune di Aosta, invece, la riduzione consta di due unità. La modifica sostanziale concerne però la rimodulazione dei parametri della prima e della seconda fascia: attualmente la prima comprende i comuni con popolazione sino a 500 abitanti, la seconda con popolazione tra 501 e 3000. La proposta di riforma prevede una prima fascia di comuni con popolazione fino a 1500 abitanti e la seconda con popolazione compresa tra 1501 e 3000. Tale rimodulazione scaturisce dalla constatazione che i consigli comunali indicati nelle nuove fasce prospettate affrontano annualmente, dati alla mano, la stessa mole di lavoro, intesa come numero di sedute consiliari e numero di commissioni permanenti. In sostanza, tale ipotesi di riduzione non intacca né la rappresentanza, che rimane fondamentalmente adeguata, né l'attività del consiglio comunale, ma consente un notevole risparmio in termini di indennità e gettoni di presenza.
Ulteriore punto caratterizzante della riforma è la riduzione del numero di candidati da presentare per formare una lista e il numero di firme necessarie alla sottoscrizione. Tale argomento è stato oggetto di approfondite riflessioni e verifiche. In effetti, occorre fare i conti con un fenomeno poco confortante dal punto di vista della democrazia partecipata che ha caratterizzato la vita politica dei nostri comuni negli ultimi anni. Troppe volte, infatti, si sono verificate situazioni, anche in realtà molto popolose, in cui soltanto una lista era presente nella competizione elettorale. Tale problematica nasce anche dal fatto che molti cittadini si sono trovati in difficoltà a formare una lista e a raccogliere le firme necessarie. La presente bozza di riforma prevede, riguardo a tale aspetto, una diminuzione del numero di candidati al limite della compatibilità con una eventuale vittoria. In sostanza, si ipotizza la possibilità di presentare una lista formata dalla sola metà dei consiglieri previsti nel comune, in base alle fasce sopracitate, consentendo in ogni caso la governabilità grazie al fatto che il Sindaco è membro anche del Consiglio comunale. Si otterrebbe una maggioranza di una sola unità, effettivamente debole, ma si tratta in ogni caso di eventualità è piuttosto remote, dato che le liste che presentano un così basso numero di candidati, in genere sono destinate a rappresentare l'opposizione.
Per quanto concerne il numero di firme, la proposta di modifica non cambia sostanzialmente i parametri, ritenuti congrui e idonei, ma la rimodulazione delle fasce avvantaggia certamente i comuni compresi tra 501 e 1500 abitanti, poiché possono presentare meno candidati rispetto alla situazione attuale e raccogliere un numero di firme compreso tra 5 e 8.
Un elemento di assoluta novità presente nella proposta è l'introduzione di alcune forme di garanzia per i diritti delle minoranze, inserito con un apposito articolo nella legge n. 54 del 1998. I lettori più attenti potranno osservare come la norma sia identica a quella presente nel D. Lgs 267, aspetto che trova ragione nel fatto che l'articolo in questione si presta perfettamente con la nostra realtà. Tale elemento scaturisce dalla volontà di tutelare maggiormente le minoranze consiliari, che spesso si trovano in evidenti difficoltà di lavorare serenamente e seriamente, senza appositi spazi e senza fondi adeguati a disposizione, anche solo per tenere informati i cittadini sui lavori dell'istituzione che li rappresenta e li governa.
Ultimo aspetto importante della presente ipotesi di modifica riguarda le competenze del consiglio comunale, che molte volte si riuniscono semplicemente per la discussione e l'approvazione del bilancio. La legge n. 54 del 1998 risulta macchinosa su tale aspetto, in virtù del fatto che viene demandata ampia autonomia di scelta agli statuti comunali. Si è pertanto ritenuto congruo non intervenire pesantemente sull'ordinamento attuale, salvo definire in maniera esplicita come in materia di regolamenti debba essere il consiglio e non la Giunta a definirne i contenuti, al fine di aumentare la voce del consiglio sulla conduzione concreta dell'amministrazione comunale. Attualmente è lo statuto del Comune che prevede la possibilità di demandare al consiglio la competenza sui regolamenti, nell'ipotesi di riforma, invece, lo si assegna direttamente.
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